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REGISTRAZIONE DI NASCITA DI FIGLI MINORI

NB. La richiesta di primo passaporto potrà essere presentata all’Ufficio Passaporti solo dopo che l’Ufficio di Stato Civile avrà trasmesso l’atto di nascita al competente Comune. Farà fede la mail certificata che l’Ufficio Stato Civile avrà trasmesso al Comune, nella quale i genitori saranno inclusi in copia. Le richieste di trascrizione nascita e richiesta passaporto inviate insieme verranno restituite al mittente.

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CASO PARTICOLARE: Maternità surrogata

La  “maternità surrogata” è una pratica assolutamente legale in alcuni Paesi ma vietata in Italia dalla Legge 40 del 19 febbraio 2004.

Questa legge è stata recentemente modificata prevedendo, all’art.12 comma 6, che le pene previste in caso di violazione della stessa si applicano alle condotte compiute dal cittadino italiano anche se poste in essere in territorio estero.

Questo Consolato, nel caso in cui gli venga richiesto di inviare al Comune in Italia l’atto di nascita relativo ad un bambino nato con tale pratica, è tenuto a procedere con la richiesta di trascrizione al Comune, comunicando le particolari condizioni della nascita e, nel contempo, è obbligato a segnalare l’ipotesi di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Si richiama pertanto l’attenzione degli interessati sulle possibili conseguenze derivanti dalla violazione dell’ordinamento italiano.

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NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI

La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se ricorre almeno una delle seguenti casistiche:

CASO A)

A1) Il genitore nato cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;

oppure

A2) Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.

Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Documentazione richiesta caso A)

ATTENZIONE: Se si rientra nella casistica A1) o A2) non sarà necessario attenersi  alle casistiche B) o C) che richiedono documentazione aggiuntiva.

CASO B)

B1) Alla data di nascita del minore, un genitore, che non ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore, possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

Documentazione richiesta caso B1)

oppure

B2) Alla data di nascita del minore, un nonno/a possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.

Documentazione richiesta caso B2)

CASO C)

Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinisiure soli, cittadinanza per opzione ecc).

Si considera ad esempio in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:

    • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
    • la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
    • la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

Documentazione richiesta caso C)

 

ATTENZIONE!

La responsabilità di fornire tali prove è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

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Si invita a inoltrare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.

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IMPORTANTE: qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni nella relativa pagina CITTADINANZA” del nostro sito e verificare se si è in possesso dei requisiti per richiedere la cittadinanza per “beneficio di legge”.

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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Per poter richiedere la registrazione della nascita, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

  • Residenza nella circoscrizione di questo Consolato: Almeno uno dei genitori deve risiedere in una delle seguenti aree: Provinces of Free State, Gauteng (with the exclusion of the metropolitan area of Pretoria-Tshwane), KwaZulu Natal, Limpopo, Mpumalanga and North West.
  • Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) (LINK: AIRE – 1. Iscrizione AIRE).
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti LINK: Come registrare un matrimonioCome registrare una sentenza di divorzio.
  • Indirizzo di residenza aggiornato: Si raccomanda che l’indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta corrisponda all’ultimo indirizzo di residenza comunicato al Consolato. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (LINK: Il portale dei servizi consolari). Per aggiornare il proprio indirizzo di residenza, seguire la procedura indicata nella sezione A.I.R.E. (LINK: AIRE – 2. Aggiornamento di indirizzo).

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 COME FARE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE TRAMITE CONSOLATO

Inviare tramite il servizio di Delivery all’indirizzo

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A JOHANNESBURG

37 First Avenue, Houghton Estate, 2198, Johannesburg
P.O. Box 46306, Orange Grove 2119

 Orario di funzionamento del servizio di informazioni telefoniche:

E-mail consolare.johannesburg@esteri.it

Tel 27 11 728 1392/3 ext 2060, 2040 o 2080 da lunedí a venerdí dalle 11:30 alle 13:00.

E-mail:

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TEMPISTICHE E AVANZAMENTO DELLA PRATICA

La richiesta di registrazione della nascita deve essere inviata esclusivamente per posta e prevede i seguenti passaggi:

1 Il richiedente spedisce la documentazione al Consolato

2 Il Consoato registra e trasmette la nascita al Comune

3 Il Comune trascrive la nascita nei propri registri.

Le richieste vengono elaborate dal Consolato in ordine di arrivo presso l’Ufficio di Stato Civile. Al momento non è possibile fornire indicazioni in merito ai tempi necessari per la trattazione delle pratiche a partire dalla ricezione della documentazione.

Per monitorare l’avanzamento della pratica, i connazionali possono:

  • Verificare la ricezione dei documenti da parte del Consolato utilizzando il servizio di tracciamento della Special Delivery scelta.
  • Attendere la notifica della trasmissione al Comune che verrà inviata da questo Consolato all’indirizzo email fornito. È importante controllare anche la casella di posta indesiderata.

Si prega di non contattare il Consolato per conoscere lo stato della pratica.

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ESITO E CONFERMA DELLA TRASCRIZIONE

Il Comune registrerà l’atto nei propri registri anagrafici secondo le sue tempistiche di ufficio. In caso di rigetto, il Comune comunicherà le motivazioni al Consolato tramite PEC, e il richiedente verrà informato dell’esito negativo.

Una volta che avrete ricevuto in copia dal Consolato la notifica della trasmissione del certificato inviata al Comune, il Consolato avrà concluso le operazioni di sua competenza.

Per aggiornamenti sulla trascrizione, è possibile:

  • Contattare direttamente il Comune AIRE di competenza; i contatti email e telefonici sono disponibili sulla homepage del Comune.
  • Verificare l’aggiornamento della propria scheda anagrafica sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE). Per maggiori informazioni su come ottenere lo SPID o su come richiedere la CIE, visitare i seguenti link: Cos’é lo SPID e come si ottiene; Come richiedere la carta di identità elettronica).

 

 

Approfondimenti
  • APPROFONDIMENTI

    (*) LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

    1) LEGALIZZAZIONE

    La legalizzazione attesta ufficialmente la "legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché l'autenticità della firma stessa.

    L’atto di nascita straniero deve essere legalizzato per poter essere trascritto in Italia.  Metodi di legalizzazione diversi si applicano a seconda se il Paese in cui è stato emesso l'atto sia firmatario o meno della Convenzione dell'Aja del 1961.

    Per la lista completa dei Paesi firmatari cliccare qui

    Legalizzazione  del Certificato di Nascita sudafricano

    L’atto di nascita sudafricano deve essere legalizzato con Apostilla per poter essere trascritto in Italia.  Pertanto, è necessario inviare l’atto di nascita originale del Dipartimanto delle Relazioni e della Cooperazione internazionale (DIRCO) per la legalizzazione.

     

    Legalizzazione dell'atto di nascita straniero non sudafricano

    1. a) Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961

    Se il Paese di nascita del minore è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere inviato all’autorità straniera competente per l'apposizione della apostilla (per esempio: per i certificati di nascita brasiliani, l’autorità competente per la legalizzazione è il Cartório). Per trovare l’autorità competente per ogni Stato clicca qui.

    ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario  dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc, High Court non saranno accettate.

    1. b) – Tutti gli altri Paesi non compresi nella Convenzione dell’Aja del 1961

    Se il Paese di nascita del minore NON è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere legalizzato dalla Ambasciata o Consolato italiani, competente per il luogo di rilascio del certificato (ad esempio: per i certificati di nascita ghanesi, la Rappresentanza italiana competente per la legalizzazione è l’Ambasciata d'Italia ad Accra).

    ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc,  non saranno accettate.

     

    2) TRADUZIONE

    Traduzione certificati di nascita sudafricani:

    Coloro che hanno bisogno di tradurre certificati di nascita sudafricani dall’inglese all’italiano potranno avvalersi di un traduttore, eventualmente scelto tra quelli noti a questo Consolato (Traduttori e interpreti).

    Traduzione documenti altri Stati:

    Per i certificati originariamente prodotti in lingua diversa da inglese e italiano (per esempio certificati brasiliani etc.) è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

    1. Servirsi di un traduttore giurato in Italia- le liste dei traduttori giurati sono disponibili presso i tribunali italiani;
    2. Asseverazione di traduzione(già predisposta), da effettuarsi presso i Tribunali italiani od i Comuni italiani;
    3. Traduzione effettuata da un traduttore ufficiale nel Paese di formazione dell'atto e debitamente legalizzatadalle autorità di quel Paese o dall'Ambasciata/Consolato italiano presente nel Paese.

    Per i certificati originariamente prodotti in lingua inglese (per esempio: certificati sudafricani, britannici, statunitensi, australiani etc.) NON è necessario legalizzare la traduzione italiana (sarà questo Consolato a certificare la stessa).