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REGISTRAZIONE DI NASCITA DI FIGLI MINORI

NB. La richiesta di primo passaporto potrà essere presentata all’Ufficio Passaporti solo dopo che l’Ufficio di Stato Civile avrà trasmesso l’atto di nascita al competente Comune. Farà fede la mail certificata che l’Ufficio Stato Civile avrà trasmesso al Comune, nella quale i genitori saranno inclusi in copia. Le richieste di trascrizione nascita e richiesta passaporto inviate insieme verranno restituite al mittente.

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI

La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se ricorre almeno una delle seguenti casistiche:

CASO A)

Il minore non è in possesso, né può avere, altra cittadinanza, cioè è esclusivamente cittadino italiano

Si considera in possesso di un’altra cittadinanza straniera il minore che:

  • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
  • la acquisti iure soli 
  • la acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’autorità straniera competente (ad esempio per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero).

Documentazione richiesta caso A)

CASO B)

Il genitore cittadino italiano dalla nascita ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a,

 oppure

Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia dopo l’acquisizione della cittadinanza per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.

Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Documentazione richiesta caso B)

CASO C)

Al momento della nascita del minore un genitore o un nonno/nonna possedeva (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana.

(ATTENZIONE: Prima di riferirsi al caso 3), che richiede documentazione aggiuntiva rispetto ai casi precedenti, verificare che non sussistano i requisiti relativi al caso B).

Documentazione richiesta caso C)

CASO D)

Acquisto della cittadinanza per BENEFICIO DI LEGGE

Se il minore non rientra in una delle categorie sopra esposte (CASO 1, CASO 2, CASO 3) non è “automaticamente italiano”. I figli minori di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (iure sanguinis) potrebbero però soddisfare i requisiti relativi all’acquisto di cittadinanza per beneficio di legge (Art. 4, comma 1-bis, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025).

Documentazione richiesta caso D)

ATTENZIONE!

La responsabilità di fornire tali prove è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

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Si invita a inoltrare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.

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IMPORTANTE: qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni nella relativa pagina CITTADINANZA del nostro sito e verificare se si è in possesso dei requisiti per richiedere la cittadinanza per “beneficio di legge”.

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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Per poter richiedere la registrazione della nascita è necessario possedere la cittadinanza italiana.

Tuttavia si raccomanda di mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica e di stato civile.

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COME FARE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE TRAMITE CONSOLATO

Fissare un appuntamento tramite il Portale Prenot@mi

Inviare gli tutta la documentazione necessaria compresa l’Istanza tramite il Corriere postale all’indirizzo:

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A JOHANNESBURG

37 First Avenue, Houghton Estate, 2198, Johannesburg
P.O. Box 46306, Orange Grove 2119

Orario di funzionamento del servizio di informazioni telefoniche:

Tel 27 11 728 1392/3 ext 2060, 2040 o 2080 da lunedí a venerdí dalle 11:30 alle 13:00.

E-mail:

  • la richiesta di trascrizione (accertarsi che si tratti del nuovo modulo aggiornato ISTANZA
  • i documenti sopra richiesti;

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TEMPISTICHE E AVANZAMENTO DELLA PRATICA

La richiesta di registrazione della nascita prevede i seguenti passaggi:

1 Il richiedente trasmette la documentazione al Consolato

2 Il Consolato registra e trasmette la nascita al Comune

3 Il Comune trascrive la nascita nei propri registri.

All’arrivo in Consolato la domanda viene protocollata e valutata in base all’ordine cronologico di arrivo.

In caso di documentazione errata o mancante, l’Ufficio Stato Civile procederà ad inviare un “preavviso di diniego”, come previsto dalla L. 241/1990, dalla ricezione del quale i genitori avranno 10 giorni per presentare osservazioni. Se queste non saranno ritenute complete o soddisfacenti, il Consolato provvederà ad emettere un “Provvedimento di diniego”.

I tempi di trattazione dipendono non solo dalla corretta presentazione della domanda e dei suoi allegati, ma anche dai certificati di cittadinanza e storico di residenza che il Consolato dovrà richiedere ad uno o più comuni (a seconda delle casistiche individuali). Si rammenta che i Comuni possono prendere tempi anche molto lunghi per rispondere alle richieste.

Al termine del procedimento, una volta che il Consolato sarà in grado di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita al Comune di riferimento, verrà inviata ai genitori una notifica via email (si prega di controllare anche la casella di posta indesiderata)Solo allora i genitori potranno eventualmente presentare una richiesta di passaporto per il minore.

Per inviare una comunicazione richiedendo informazioni sullo stato della pratica si prega di attendere che siano trascorse almeno sedici settimane.

Si rende oltremodo importante che la domanda venga presentata completa di tutti i documenti e con la corretta indicazione del Caso da applicare, per evitare restituzioni e rigetti che allungherebbero ulteriormente i tempi di trattazione per la propria domanda e per quella di altri connazionali.

NOTA BENE: I certificati di nascita e tutta la documentazione qui inviata devono restare agli atti del Consolato e pertanto, una volta inviata al Comune la richiesta di trascrizione, non verranno restituiti.

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ESITO E CONFERMA DELLA TRASCRIZIONE

Il Comune registrerà l’atto nei propri registri anagrafici secondo le sue tempistiche di ufficio. In caso di rigetto, il Comune comunicherà le motivazioni al Consolato tramite PEC, e il richiedente verrà informato dell’esito negativo.

Una volta che avrete ricevuto in copia dal Consolato la notifica della trasmissione del certificato inviata al Comune, il Consolato avrà concluso le operazioni di sua competenza.

Per aggiornamenti sulla trascrizione, è possibile:

  • Contattare direttamente il Comune AIRE di competenza; i contatti email e telefonici sono disponibili sulla homepage del Comune.
  • Verificare l’aggiornamento della propria scheda anagrafica sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE). Per maggiori informazioni su come ottenere lo SPID o su come richiedere la CIE, visitare i seguenti link: Cos’é lo SPID e come si ottiene; Come richiedere la carta di identità elettronica).

 

 

Approfondimenti
  • APPROFONDIMENTI

    (*) LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

    1) LEGALIZZAZIONE

    La legalizzazione attesta ufficialmente la "legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché l'autenticità della firma stessa.

    L’atto di nascita straniero deve essere legalizzato per poter essere trascritto in Italia.  Metodi di legalizzazione diversi si applicano a seconda se il Paese in cui è stato emesso l'atto sia firmatario o meno della Convenzione dell'Aja del 1961.

    Per la lista completa dei Paesi firmatari cliccare qui

    Legalizzazione  del Certificato di Nascita sudafricano

    L’atto di nascita sudafricano deve essere legalizzato con Apostilla per poter essere trascritto in Italia.  Pertanto, è necessario inviare l’atto di nascita originale del Dipartimanto delle Relazioni e della Cooperazione internazionale (DIRCO) per la legalizzazione.

     

    Legalizzazione dell'atto di nascita straniero non sudafricano

    1. a) Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961

    Se il Paese di nascita del minore è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere inviato all’autorità straniera competente per l'apposizione della apostilla (per esempio: per i certificati di nascita brasiliani, l’autorità competente per la legalizzazione è il Cartório). Per trovare l’autorità competente per ogni Stato clicca qui.

    ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario  dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc, High Court non saranno accettate.

    1. b) – Tutti gli altri Paesi non compresi nella Convenzione dell’Aja del 1961

    Se il Paese di nascita del minore NON è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere legalizzato dalla Ambasciata o Consolato italiani, competente per il luogo di rilascio del certificato (ad esempio: per i certificati di nascita ghanesi, la Rappresentanza italiana competente per la legalizzazione è l’Ambasciata d'Italia ad Accra).

    ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc,  non saranno accettate.

     

    2) TRADUZIONE

    Traduzione certificati di nascita sudafricani:

    Coloro che hanno bisogno di tradurre certificati di nascita sudafricani dall’inglese all’italiano potranno avvalersi di un traduttore, eventualmente scelto tra quelli noti a questo Consolato (Traduttori e interpreti).

    Traduzione documenti altri Stati:

    Per i certificati originariamente prodotti in lingua diversa da inglese e italiano (per esempio certificati brasiliani etc.) è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

    1. Servirsi di un traduttore giurato in Italia- le liste dei traduttori giurati sono disponibili presso i tribunali italiani;
    2. Asseverazione di traduzione(già predisposta), da effettuarsi presso i Tribunali italiani od i Comuni italiani;
    3. Traduzione effettuata da un traduttore ufficiale nel Paese di formazione dell'atto e debitamente legalizzatadalle autorità di quel Paese o dall'Ambasciata/Consolato italiano presente nel Paese.

    Per i certificati originariamente prodotti in lingua inglese (per esempio: certificati sudafricani, britannici, statunitensi, australiani etc.) NON è necessario legalizzare la traduzione italiana (sarà questo Consolato a certificare la stessa).