Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Riconoscimento di figlio naturale

Il riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell’atto di nascita estero da trascrivere in Italia.
Esso, tuttavia, può anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio. Per essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all’estero secondo la normativa locale  deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano.

Il riconoscimento di figlio naturale va effettuato nel caso in cui i genitori non fossero coniugati al momento della nascita del bambino.

Qualora l’atto di riconoscimento straniero, risultante dall’atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sarà necessario effettuare il riconoscimento di figlio presso l’Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andrà ad integrare l’atto di nascita da trascrivere.

Entrambi i genitori dovranno recarsi presso l’Ufficio consolare. Se il minore ha compiuto il quattordicesimo anno di età, dovrà anch’esso presentarsi in Consolato per controfirmare l’atto. Non è richiesta la presenza dei minori di 14 anni.

Il riconoscimento di figlio può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.

N.B.: Il Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere documentazione di supporto all’istanza di riconoscimento.

Per maggiori informazioni, inviare una e-mail a consolare.johannesburg@esteri.it.