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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE” (FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO)

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.

Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 europer ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.

Approfondimenti
  • Per la Registrazione di nascita di figli minori consultare la pagina : REGISTRAZIONE FIGLI MINORI.

    Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

    Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se ricorre almeno una delle seguenti casistiche:

    CASO A)

    A1) Il genitore nato cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;

    oppure

    A2) Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.

    Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

    ATTENZIONE: Se si rientra nella casistica A1) o A2) non sarà necessario attenersi  alle casistiche B) o C) che richiedono documentazione aggiuntiva.

    CASO B)

    B1) Alla data di nascita del minore, un genitore, che non ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore, possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

    oppure

    B2) Alla data di nascita del minore, un nonno/a possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.

    CASO C)

    Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinisiure soli, cittadinanza per opzione ecc).

    Si considera ad esempio in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:

      • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
      • la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
      • la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

    CONSULTARE LA PAGINA REGISTRAZIONE FIGLI MINORI PER APPROFONDIMENTI E DOCUMENTAZIONE.