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ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La persona straniera coniugata/unita civilmente con cittadino italiano che desideri acquistare la cittadinanza italiana può farne richiesta se sussistono le seguenti condizioni:

  • è residente presso la circoscrizione consolare: Province del Free State, Gauteng (con esclusione dell’area metropolitana della città di Tshwane), KwaZulu Natal, Limpopo, Mpumalanga e Nord Ovest;
  • sono trascorsi almeno 3 anni dalla data del matrimonio / unione civile (tale periodo è ridotto a diciotto mesi in presenza di figli, anche adottati). Si ricorda che il vincolo del matrimonio/unione civile deve permanere fino al momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, che può avvenire entro un periodo di tempo fino a 3 anni dalla presentazione della domanda.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

    • Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità ed eventuali annotazioni), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille;
    • Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
    • Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00a favore del Ministero dell’Interno, con l’indicazione del NOME e COGNOME del richiedente la cittadinanza, da effettuare a favore del Ministero dell’Interno sul conto corrente postale intestato a:“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
      Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
      Indirizzo: Viale Europa 175 – Roma
      IBAN: IT54D0760103200000000809020
      Motivo della rimessa: Richiesta cittadinanza per matrimonio/unione civile
      BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRRXX
      Euro 250,00 
    • Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza);
    • Copia dell’atto di matrimonio/unione civile integrale o estratto per riassunto dai registri dell’ atto di matrimonio/unione civile, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi. NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
    • Certificato di conoscenza della lingua italiananon inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
      • PLIDA della Società Dante Alighieri
      • CertIt dell’Università Roma Tre
      • CILS dell’Università per stranieri di Siena
      • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
      • Ce.Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria

      Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

      Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

      • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
      • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
      • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Per ottenere tale certificazione in Sudafrica e per avere un sostegno qualificato per apprendere l’italiano, è possibile rivolgersi ai Comitati della Società Dante Alighieri presenti a Johannesburg, Durban, Pietermaritzburg e Città del Capo, oppure contattare l’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria.

All’indirizzo http://www.scuoleditaliano.it/prova-il-tuo-italiano si può verificare gratuitamente la conoscenza del proprio italiano.

Prima della presentazione della domanda, si consiglia di leggere la Section 6(2) Act 88 of 1995 of the South African Citizenship Law per verificare gli effetti che l’acquisto di un’altra cittadinanza puo’ avere sulla propria cittadinanza sudafricana e per informazioni su come ottenere dal Department of Home Affairs sudafricano la lettera “Retention of South African citizenship”.

Le domande di acquisto di cittadinanza per matrimonio/unione civile devono essere presentate online direttamente dagli interessati attraverso il portale CIVES del Ministero dell’Interno.

Per il pagamento dei diritti consolari relativi ai documenti da presentare a corredo della domanda, la persona interessata dovrà presentarsi personalmente presso il Consolato Generale d’Italia a Johannesburg.

Per ricevere le credenziali personali di accesso al Portale, occorre registrarsi sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/. Per accedere al portale, cliccare qui.

 

PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Nella sezione “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA” (Residenze in Italia e/o nel Paese di origine e/o in qualsiasi altro Paese diverse da quella attuale) del modulo AE,  si prega di inserire i precedenti indirizzi di residenza, in ordine cronologico e completo, dall’età di 14 anni fino alla residenza precedente a quella attuale, che va invece inserita alla sezione “DATI DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE”.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 3 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

      • atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
      • certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e                           dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.