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Caso A) Genitore ha risieduto in Italia almeno due anni prima della nascita- Documentazione da inviare

  • Domanda di trascrizione atto di nascita (Nuovo-modello-Nascita-1.0-ITA-1)
  • Atto di nascita del minore (per il Sud Africa unabridged/full birth certificate ) legalizzato con apostilla (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961), debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (* Vedi “Approfondimenti: Legalizzazione e traduzione”);
  • Fotocopia dei passaporti o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso)

inoltre

  • Certificato di cittadinanza del genitore italiano con la specifica del luogo, data e modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano di competenza.
  • Certificati storici di residenza rilasciati da tutti i comuni di residenza in Italia del genitore italiano, successivi all’acquisto della cittadinanza italiana.
Approfondimenti
    • APPROFONDIMENTI

      (*) LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

      1) LEGALIZZAZIONE

      La legalizzazione attesta ufficialmente la "legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché l'autenticità della firma stessa.

      L’atto di nascita straniero deve essere legalizzato per poter essere trascritto in Italia.  Metodi di legalizzazione diversi si applicano a seconda se il Paese in cui è stato emesso l'atto sia firmatario o meno della Convenzione dell'Aja del 1961.

      Per la lista completa dei Paesi firmatari cliccare qui

      Legalizzazione  del Certificato di Nascita sudafricano

      L’atto di nascita sudafricano deve essere legalizzato con Apostilla per poter essere trascritto in Italia.  Pertanto, è necessario inviare l’atto di nascita originale del Dipartimanto delle Relazioni e della Cooperazione internazionale (DIRCO) per la legalizzazione.

       

      Legalizzazione dell'atto di nascita straniero non sudafricano

      1. a) Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961

      Se il Paese di nascita del minore è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere inviato all’autorità straniera competente per l'apposizione della apostilla (per esempio: per i certificati di nascita brasiliani, l’autorità competente per la legalizzazione è il Cartório). Per trovare l’autorità competente per ogni Stato clicca qui.

      ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario  dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc, High Court non saranno accettate.

      1. b) – Tutti gli altri Paesi non compresi nella Convenzione dell’Aja del 1961

      Se il Paese di nascita del minore NON è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere legalizzato dalla Ambasciata o Consolato italiani, competente per il luogo di rilascio del certificato (ad esempio: per i certificati di nascita ghanesi, la Rappresentanza italiana competente per la legalizzazione è l’Ambasciata d'Italia ad Accra).

      ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc,  non saranno accettate.

       

      2) TRADUZIONE

      Traduzione certificati di nascita sudafricani:

      Coloro che hanno bisogno di tradurre certificati di nascita sudafricani dall’inglese all’italiano potranno avvalersi di un traduttore, eventualmente scelto tra quelli noti a questo Consolato (Traduttori e interpreti).

      Traduzione documenti altri Stati:

      Per i certificati originariamente prodotti in lingua diversa da inglese e italiano (per esempio certificati brasiliani etc.) è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

      1. Servirsi di un traduttore giurato in Italia- le liste dei traduttori giurati sono disponibili presso i tribunali italiani;
      2. Asseverazione di traduzione(già predisposta), da effettuarsi presso i Tribunali italiani od i Comuni italiani;
      3. Traduzione effettuata da un traduttore ufficiale nel Paese di formazione dell'atto e debitamente legalizzatadalle autorità di quel Paese o dall'Ambasciata/Consolato italiano presente nel Paese.

      Per i certificati originariamente prodotti in lingua inglese (per esempio: certificati sudafricani, britannici, statunitensi, australiani etc.) NON è necessario legalizzare la traduzione italiana (sarà questo Consolato a certificare la stessa).