Seguono la normativa precedente solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, e le domande presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato entro le 23:59 ora italiana del 27 marzo 2025, corredate della necessaria documentazione.
Requisito essenziale:
- L’avo italiano emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia.
- L’avo non dovrà altresì essersi naturalizzato straniero prima di tale data.
- Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purché sia deceduto dopo tale data.
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo se i suoi discendenti sono nati successivamente al 01/01/1948. NB. La donna italiana coniugata con un cittadino straniero prima del 01/01/1948 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana nel caso in cui la legge di cittadinanza dello Stato del marito prevedesse, in virtù del matrimonio, l’attribuzione automatica della cittadinanza alla stessa. Esempio: donna italiana coniugata con cittadino britannico il 31/12/1947 acquistava automaticamente la cittadinanza britannica, perdendo contestualmente quella italiana. Nel caso in cui l’avo dante causa o uno degli ascendenti abbiano acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, e in ogni caso prima del 16 agosto 1992, anche in assenza di formale rinuncia, gli stessi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana ed interrotto la linea di discendenza (art. 8 L.555/1912 Circolare Ministero dell’Interno n. 43347 – 03/10/2024).