Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

CASO B) IL GENITORE CITTADINO ITALIANO DALLA NASCITA HA RISIEDUTO IN ITALIA PER ALMENO 2 ANNI CONTINUATIVI PRIMA DELLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO/A OPPURE IL GENITORE CITTADINO HA ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA (PER NATURALIZZAZIONE ECC.) E HA RISIEDUTO IN ITALIA DOPO L’ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER ALMENO 2 ANNI CONTINUATIVI PRIMA DELLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO/A – DOCUMENTAZIONE DA INVIARE.

  1. Domanda di trascrizione atto di nascita (ISTANZA) debitamente compilato e firmato dai due genitori;
  2. Modulo di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 debitamente compilato e firmato (scarica qui il modulo);
  3. Atto di nascita integrale del minore (unabridged birth certificate) IMPORTANTE: L’atto di nascita deve rimanere agli atti del Consolato e pertanto non verrà restituito;
  4. Apostilla cartacea (o legalizzazione consolare del Paese che ha rilasciato l’atto per i paesi non firmatari della Convenzione dell’Aja del 1961). Per i certificati sudafricani l’Apostille deve essere rilasciata dal Department of International Relations and Cooperation (DIRCO).
  5. Se il certificato non è emesso dal Department of Home Affairs sudafricano, traduzione dell’atto di nascita in lingua italiana – non è necessario tradurre l’Apostilla.
  6. Fotocopia del passaporto o valido documento di identità dei genitori;
  7. Se disponibili, fotocopia di precedenti documenti di identità del genitore italiano, emessi durante il periodo di residenza in Italia;

Il Consolato effettuerà i necessari controlli su quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva chiedendo un certificato storico di residenza al Comune/ai Comuni dove il genitore abbia risieduto da cittadino italiano per più di due anni.

Si prega di tenere conto che la durata di trattazione della pratica dipenderà anche dai tempi di risposta da parte dei Comuni.

Approfondimenti
    • APPROFONDIMENTI

      (*) LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

      1) LEGALIZZAZIONE

      La legalizzazione attesta ufficialmente la "legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché l'autenticità della firma stessa.

      L’atto di nascita straniero deve essere legalizzato per poter essere trascritto in Italia.  Metodi di legalizzazione diversi si applicano a seconda se il Paese in cui è stato emesso l'atto sia firmatario o meno della Convenzione dell'Aja del 1961.

      Per la lista completa dei Paesi firmatari cliccare qui

      Legalizzazione  del Certificato di Nascita sudafricano

      L’atto di nascita sudafricano deve essere legalizzato con Apostilla per poter essere trascritto in Italia.  Pertanto, è necessario inviare l’atto di nascita originale del Dipartimanto delle Relazioni e della Cooperazione internazionale (DIRCO) per la legalizzazione.

       

      Legalizzazione dell'atto di nascita straniero non sudafricano

      1. a) Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961

      Se il Paese di nascita del minore è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere inviato all’autorità straniera competente per l'apposizione della apostilla (per esempio: per i certificati di nascita brasiliani, l’autorità competente per la legalizzazione è il Cartório). Per trovare l’autorità competente per ogni Stato clicca qui.

      ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario  dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc, High Court non saranno accettate.

      1. b) – Tutti gli altri Paesi non compresi nella Convenzione dell’Aja del 1961

      Se il Paese di nascita del minore NON è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere legalizzato dalla Ambasciata o Consolato italiani, competente per il luogo di rilascio del certificato (ad esempio: per i certificati di nascita ghanesi, la Rappresentanza italiana competente per la legalizzazione è l’Ambasciata d'Italia ad Accra).

      ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc,  non saranno accettate.

       

      2) TRADUZIONE

      Traduzione certificati di nascita sudafricani:

      Coloro che hanno bisogno di tradurre certificati di nascita sudafricani dall’inglese all’italiano potranno avvalersi di un traduttore, eventualmente scelto tra quelli noti a questo Consolato (Traduttori e interpreti).

      Traduzione documenti altri Stati:

      Per i certificati originariamente prodotti in lingua diversa da inglese e italiano (per esempio certificati brasiliani etc.) è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

      1. Servirsi di un traduttore giurato in Italia- le liste dei traduttori giurati sono disponibili presso i tribunali italiani;
      2. Asseverazione di traduzione(già predisposta), da effettuarsi presso i Tribunali italiani od i Comuni italiani;
      3. Traduzione effettuata da un traduttore ufficiale nel Paese di formazione dell'atto e debitamente legalizzatadalle autorità di quel Paese o dall'Ambasciata/Consolato italiano presente nel Paese.

      Per i certificati originariamente prodotti in lingua inglese (per esempio: certificati sudafricani, britannici, statunitensi, australiani etc.) NON è necessario legalizzare la traduzione italiana (sarà questo Consolato a certificare la stessa).