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Acquisto Cittadinanza

 

Acquisto Cittadinanza

Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. Cittadinanza per discendenza

La cittadinanza italiana si fonda sul principio dello “jure sanguinis”. Ciò significa che il figlio di padre o madre cittadini italiani, è cittadino italiano.

La cittadinanza si trasmette da genitore a figlio senza limite di generazioni, a condizione che nessuno degli antenati si sia mai naturalizzato volontariamente cittadino straniero (acquisizione di altra cittadinanza) o abbia rinunciato alla cittadinanza italiana prima della nascita del discendente in linea retta.

La cittadinanza italiana era esclusiva fino al 15 agosto 1992. Pertanto, l'acquisto volontario di altra cittadinanza fino a tale data comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana.

Si ricorda che la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i nati dopo il 1° gennaio 1948 da madre in possesso della cittadinanza italiana al momento della sua nascita. Prima di tale data la cittadinanza italiana poteva essere trasmessa solo per via paterna.

Ai sensi della legge n. 89 del 2014, le domande di concessione della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette ad una tassa amministrativa di 300 EURO, pagabili in Rand.

Come presentare la domanda

Il Consolato Generale d'Italia a Johannesburg è competente per il trattamento delle domande di cittadinanza presentate da persone residenti nelle Province del Free State, Gauteng (con esclusione dell'area metropolitana della città di Tshwane), KwaZulu Natal, Limpopo, Mpumalanga e Nord Ovest. Al momento della presentazione della domanda è richiesta la prova della residenza in una di tali Province.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana devono essere accompagnate da prove documentali.

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione in originale, come di seguito elencata, a partire dall'antenato/i nato/i in Italia fino al richiedente e ai suoi figli minorenni.

• Prova documentale della data di arrivo dell'antenato nel Paese di immigrazione (es. elenco passeggeri della nave, permesso di espatrio rilasciato dalle competenti Autorità in Italia) ed elenco dei luoghi in cui ha vissuto la famiglia, a partire dall'antenato fino al richiedente;

• Certificati di nascita/matrimonio/divorzio/morte/cambio di nome di tutti i richiedenti, a partire dall'antenato fino al richiedente. I documenti devono essere in originale, tradotti in italiano (traduzione giurata da legalizzare presso il Consolato italiano competente) e debitamente apostillati;

• Certificato/i di naturalizzazione o non naturalizzazione dell’avo nato in Italia, tradotto in italiano e debitamente apostillato. Sono richiesti ulteriori certificati di naturalizzazione/non naturalizzazione nel caso che gli ascendenti abbiano vissuto, oltre che in Sud Africa, in altri Paesi esteri.

• Copie dei passaporti e/o documenti d'identità degli ascendenti del richiedente;

Modulo di richiesta della cittadinanza, debitamente compilato e firmato;

• Pagamento della tassa amministrativa di 300 EURO, da versare in Rand. Istruzioni dettagliate sull'importo e sulle modalità di pagamento della tassa amministrativa verranno fornite una volta fissato l'appuntamento.

La documentazione completa dovrà essere presentata personalmente al Consolato Generale d'Italia a Johannesburg. Per prenotare un appuntamento, scrivere a consolare.johannesburg@esteri.it

La documentazione sarà valutata da questo Consolato Generale solo dopo la sua presentazione.

Il Dipartimento Cittadinanza si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione al fine di accertare i requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Ai sensi del DPCM n. 33 del 17 gennaio 2014, il Consolato Generale è tenuto a pronunciarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);

- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

3a) riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione;

3b) adozione;

3c) naturalizzazione del genitore.

 

3a) Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

- atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);

- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;

- certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

 

3b) Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

 

3c) Per naturalizzazione dei genitori

Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

 

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

 

5. Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

  

6. Acquisto per residenza

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

- 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;

- 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;

- 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

 

7. Concessione della cittadinanza per meriti speciali

Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E’ comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

 

8. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

 

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

- nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;

- emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

 

Legge 8 marzo 2006, n. 124 Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

- dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

- dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

 

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari :

CATEGORIA A: Soggetti destinatari dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di attuale residenza;

d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all'ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l'interessato alla data del 15.9.1947 - data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi - era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell'interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

 

- certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

- certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

- certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

- attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

- ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

 

CATEGORIA B: Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di residenza attuale;

d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

f) ogni utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

- certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

- certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

- attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

- ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

 

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

 


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